Art. 14.
(Modalità di concessione e di erogazione dei contributi).

      1. Per i contributi di cui agli articoli 9 e 10 le modalità di concessione e di erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni sulle garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti nonché i criteri per la valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.
      3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fideiussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti allo scopo autorizzati,

 

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con le modalità ed entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Su richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, i soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono tenuti a comunicare i dati idrici relativi alle proprie strutture ed imprese. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge nominano un responsabile per l'uso razionale delle risorse idriche che individua le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, assicurando la predisposizione di bilanci idrici in funzione anche dei parametri economici e degli usi idrici finali.
      5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CNR provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa, ai soggetti ed ai settori di appartenenza.
      6. Nell'ambito delle proprie competenze il CNR provvede, altresì, sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi idrica.